venerdì 17 dicembre 2010

SCIA


La legge 122/2010 istituisce la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) in sostituzione della Denuncia di Inizio Attività.
Le principali caratteristiche del nuovo procedimento sono le seguenti:
– il nuovo meccanismo di semplificazione riguarda soprattutto la possibilità di avviare l'attività immediatamente dopo la presentazione della SCIA all'amministrazione competente, senza dover attendere il termine di 30 giorni previsto per la dichiarazione di inizio attività (DIA), ai fini dei controlli preventivi sulla fattibilità dell’intervento previsto;
– la segnalazione (SCIA) deve essere corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà, nonché dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, corredate da elaborati tecnici, che siano indispensabili per dimostrare la sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla legge per lo svolgimento dell'attività oggetto della SCIA;
– la pubblica amministrazione ha a disposizione 60 giorni per adottare un provvedimento di sospensione dell'attività intrapresa e per ordinare la rimozione degli eventuali effetti dannosi, a meno che l'interessato non si conformi alla normativa vigente, entro un termine fissato dalla stessa amministrazione che non può essere inferiore a 30 giorni;
– decorso tale termine di 60 giorni l'amministrazione può intervenire senza limiti di tempo, ma solo in presenza di un pericolo di danno grave e irreparabile per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente;
– è fatto salvo comunque il potere dell'amministrazione di assumere, senza limiti temporali, in via di autotutela, provvedimenti di revoca o annullamento d'ufficio del titolo abilitativo, ove ricorrano i presupposti previsti dagli articoli 21 quinquies e 21 nonies della legge n. 241/1990.
Si sottolinea, in particolare, che al momento della presentazione della SCIA si deve già essere in possesso dei pareri di altri enti che siano necessari per la realizzazione dell’intervento (per es. l’autorizzazione paesaggistica o l’autorizzazione sismica devono essere acquisite prima della presentazione della SCIA).
[estratto circolare Comune di Argenta]